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Maltrattamenti, stalking e social: come cambiano i reati in famiglia

Intervista all’avvocato Stefania Crespi: “Preoccupanti i dati dell’aumento dei casi nel periodo del lockdown”

I reati contro e nella famiglia. Come è cambiato il panorama del diritto, delle giustizia e dei fatti di cronaca che coinvolgono la famiglia e i suoi componenti? L’abbiamo chiesto all’avvocato Stefania Crespi, penalista del Foro di Milano.

L’avvocato Crespi dopo la laurea con pieni voti assoluti e lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, lavorando presso un noto studio legale milanese, ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione e responsabilità penale in ambito sanitario.

Da anni segue procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia. Difende minori in procedimenti penali ed è curatore speciale del minore. Fa parte del team legale di Donnexstrada.

Avvocato Crespi, che cosa si intende per Diritto penale della famiglia?

“Il Diritto penale della famiglia è quella branca del diritto penale che si occupa dei reati commessi nell’ambito della famiglia; si tutelano sia le persone unite dal vincolo del matrimonio, sia quelle conviventi. Tra questi reati pare opportuno citare in particolare la violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 codice penale), l’abuso di mezzi di correzione e di disciplina (articolo 571 codice penale), i maltrattamenti in famiglia (articolo 572 codice penale) e la sottrazione di persone incapaci (articolo 574 codice penale). Tanti altri reati, sebbene non siano previsti nella sezione del codice penale relativo alla famiglia, sono comunque collegati alle figure appartenenti a nuclei familiari: violenze fisiche o psicologiche, le minacce, offese durante la convivenza. Un altro reato commesso spesso nei confronti di familiari è lo stalking, ad esempio atti persecutori realizzati in seguito alla fine di una relazione oppure commesso da un genitore nei confronti dei figli con condotte disturbanti, ripetitive, intense (come irruzioni in occasioni conviviali o sportive, pedinamenti, controlli ossessivi). L’articolo 612 bis codice penale punisce la condotta di colui che con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Recentemente la Cassazione ha ritenuto integrato lo stalking nei confronti dell’ex coniuge che prova in tutti i modi ad impedire all’altro di iniziare una nuova vita. Inoltre, ultimamente la Suprema Corte si è pronunciata sulla sussistenza del delitto di violenza sessuale, qualora uno dei due coniugi venga obbligato dall’altro a subire rapporti sessuali o anche baci sulla bocca”.

Quali sono i reati più frequenti in famiglia?

“Uno dei reati maggiormente commessi in ambito familiare è quello di maltrattamenti in famiglia (la cosiddetta violenza domestica). Il reato di ‘maltrattamenti contro familiari e conviventi’ è collocato tra i delitti contro la famiglia e, in particolare, contro l’assistenza familiare e non, quindi, come nel codice penale del 1889 (Codice Zanardelli) fra i reati contro la persona. Il delitto in esame si configura quando un soggetto maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte: sono, dunque, possibili parti offese il coniuge, i consanguinei, gli affini, gli adottati, gli adottanti, il convivente more uxorio, altri parenti e anche i domestici, purché conviventi. L’articolo 572 c.p. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. Il reato è configurabile anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà. Si tratta di un reato abituale ossia che richiede per la sua integrazione condotte ripetute nel tempo, come ‘ceffoni’, uso di cucchiai di legno, ma anche offese verbali: da tempo la Cassazione sostiene che espressioni denigratorie possano essere idonee a causare sofferenze continue e prevaricazione. Va ricordato, inoltre, il fenomeno del ‘Parental abuse’ o violenza filio-parentale, commessa dagli adolescenti che abusano fisicamente, emotivamente e verbalmente dei propri genitori”.

C’è un’attinenza tra social e mondo degli affetti?

“Sicuramente i social hanno ampliato la tipologia di condotte di alcuni reati commessi a danno del partner, compagno, coniuge o fidanzato. Ad esempio il controllo del profilo di Facebook o Instagram: quando regna la pace tra i coniugi, essi possono scambiarsi le password e quindi manifestare il consenso all’accesso, ma quando inizia la crisi, la situazione cambia. Secondo la Cassazione la condivisione di username e password con il partner non è un’implicita autorizzazione all’introduzione nel profilo social dell’altro e sussiste il reato di abusivo accesso a sistema informatico. Anche quando un coniuge è legittimamente a conoscenza delle chiavi di accesso dell’account Facebook dell’altro, non può utilizzarle in contrasto con la volontà di quest’ultimo. Il partner può commettere anche il reato di sostituzione di persona, se utilizza il social dell’altro/a simulando di essere lui/lei. Se si strappa con violenza il cellulare al/alla partner, si commette il reato di rapina; se si ‘sbirciano’ le chat senza autorizzazione si commette il reato di interferenze illecite nella vita privata. Un altro reato connesso ai social in ambito familiare è quello di diffamazione, qualora si scrivano offese sui social, oppure messaggi denigratori via chat nei confronti del partner o di parenti.

Si è occupata anche di violenza contro gli uomini? Qual è la situazione?

“La violenza sugli uomini è molto più diffusa di quanto si possa pensare, ma viene poco trattata: occorrerebbe, invece, attribuirle la giusta attenzione, come a qualunque altro abuso. Da una ricerca ISTAT del 2018 è emerso che nel nostro Paese nel periodo 2015-2016 3 milioni di uomini hanno subìto abusi sessuali nel corso della loro vita. Tali numeri potrebbero non essere reali, poiché gli uomini – a causa dello stereotipo di virilità o per il timore di non essere creduti – decidono di non denunciare la violenza subìta. Diverse sono le forme di violenza che vengono realizzate contro gli uomini (da altri uomini e/o da donne): molestie verbali, stalking, aggressività fisica, violenza domestica e psicologica protratta nel tempo che causa enormi danni. Sottolineo come l’aumento delle violenze domestiche – anche contro gli uomini – sia stato uno degli effetti collaterali dei lockdown durante la pandemia, non solo in Italia, ma anche in Germania, dove nel 2020 sono state quasi 2.000 le richieste di aiuto. Per quanto riguarda lo stalking la percentuale di donne vittime è il triplo rispetto a quella degli uomini, ma ciò non deve portare a ritenere questo reato meno grave, quando la vittima è un uomo. Secondo il Rapporto Italia 2021 di Eurispes il 20,3% degli uomini subiscono stalking da parte di ex partner e il 13,5% da parte di colleghe. Se l’agente è un altro uomo le condotte sono più fisiche ed aggressive; se, invece, realizzate da donne sono rappresentante da comunicazioni indesiderate, come numerose telefonate, e-mail, biglietti, scritte sui muri o contatti sgraditi, pedinamenti, appostamenti”.

Bullismo e cyberbullismo si possono ricondurre alle famiglie eventuali risvolti penali?

“Vanno fatte alcune precisazioni. In primo luogo, va ricordato che il bullismo di per sé non è un reato, ma è possibile punire penalmente gli atti attraverso i quali si manifesta: reato di percosse per aggressioni fisiche, la diffamazione per offese pronunciate in assenza della persona offesa (aggravata se effettuata tramite social network), lesioni, minacce, violenza privata se la vittima è costretta, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, ma anche ‘stalking’, istigazione al suicidio e reati contro il patrimonio (furto, estorsione). In secondo luogo, i minori possono essere imputati in un processo penale, solo se hanno compiuto 14 anni. Se i fatti dovessero verificarsi presso l’abitazione di un minore sotto i 14 anni ed i genitori dovessero essere assenti, potrebbe essere contestato loro il reato di abbandono di minori ai sensi dell’articolo 591 codice penale. Infine, nel nostro sistema vige il principio della responsabilità penale personale, pertanto i genitori non possono essere considerati responsabili penalmente per i reati commessi dai loro figli. Inoltre, nel processo penale minorile non è ammessa la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno. Con riguardo alla responsabilità civile, segnalo che il Tribunale di Potenza ha accolto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione da parte dei genitori di un bambino di anni 10, rimasto vittima di atti di bullismo compiuti all’interno della scuola, durante l’ora di ricreazione presso i bagni dell’istituto da un altro alunno. È stata riconosciuta la responsabilità esclusivamente all’amministrazione scolastica, perché non ha fornito la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che era stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea a impedire il fatto. Ritengo opportuno ricordare un fenomeno chiamato Happy slapping (Schiaffeggio allegro) o cyberbashing una forma particolare di bullismo che da ‘reale’ diventa anche ‘virtuale’: uno o più bulli in gruppo scattano foto o realizzano dei video in cui la vittima viene picchiata o subisce violenze psichiche e, poi,diffondono in rete le immagini o i video, con lo scopo di ridicolizzarla, umiliarla e svilirla. Diversi sono i reati configurabili nei casi di Happy slapping: percosse (articolo 581 codice penale), lesioni personali (articolo 582 codice penale), diffamazione (articolo 595 codice penale), interferenze illecite nella vita privata (articolo 615 bis codice penale), minacce”.

Violenza psicologiche ed emotive, come si provano a differenza di quelle fisiche?

“La violenza psicologica ed emotiva può costituire reato come quella fisica. Non trattandosi di lesioni fisiche visibili o documentabili con certificati medici, pare più arduo dimostrare l’esistenza di tali tipi di violenze, che sono infatti state definite ‘lividi invisibili’. Tali prove potrebbero essere rappresentate, in primo luogo, dalla testimonianza della persona offesa: la Cassazione ha ritenuto di attribuire grande importanza a tali dichiarazioni, indipendentemente dalla sussistenza di altri elementi che ne confermino l’attendibilità; chiaramente devono essere narrazioni molto precise per fornire indicazioni di carattere fattuale e temporale. Inoltre, sono rilevanti le testimonianze di persone che hanno potuto assistere agli episodi di violenza psicologica; nel processo penale può essere nominato un consulente tecnico (psicologo o neuropsichiatra) per produrre una relazione tecnica, rivolta a comprovare lo stato di prevaricazione psicologica della vittima. Infine, potrebbero essere prodotte registrazioni audio e video di episodi di violenza subite, acquisibili come documenti ex articolo 234 codice di procedura penale”.

Femminicidio, un fenomeno tutto moderno o lo conosciamo perché se ne parla di più che in passato?

“Innanzitutto va precisato come il ‘femminicidio’ nel nostro ordinamento non esista come reato. Da Strasburgo ne è, invece, giunta una precisa definizione: ‘la forma più estrema di violenza di genere contro le donne e le ragazze’. Sicuramente l’omicidio delle donne è un fenomeno in aumento rispetto al passato e la stampa vi attribuisce più rilevanza rispetto al passato. Nel 2021 e 2020 ci sono state più di 100 vittime; nel 2019 sono state uccise in Europa 1.421 donne, cioè una media di 4 al giorno. Sicuramente è un fenomeno che è aumentato durante la pandemia e, soprattutto, il lockdown. Vorrei ricordare una recente pronuncia delle Sezioni Unite, relativa al rapporto tra stalking e successivo omicidio della vittima di atti persecutori. Le Sezioni Unite hanno rilevato come l’omicidio, realizzato a seguito di atti persecutori nei confronti della medesima vittima, integri un reato complesso, in ragione della unitarietà del fatto: i fatti di reato di omicidio e di atti persecutori, anche se separati sul piano cronologico, rispondono ad una peculiare dinamica criminologica, perché sono espressione della medesima volontà persecutoria. Quindi si applica l’articolo 576 comma 1 n. 5.1 codice penale, che prevede l’ergastolo”.

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